Cosa fare per...


Estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie

COS'E

L'articolo 162-ter, introdotto nel codice penale dalla legge 23/6/2017 n.103, stabilisce che, nei reati perseguibili a querela, il giudice dichiara l’estinzione del reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Questa causa di estinzione del reato, però, è esclusa quando la querela non è soggetta a remissione, cioè è irrevocabile (come è previsto dalla legge per i reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne).
Inoltre, per effetto dell’art.1, comma 2, della legge 4/12/2017, n.172, dal 6/12/2017 al reato di cui all’art.612-bis c.p (atti persecutori – stalking) non potrà mai applicarsi la causa estintiva prevista dall’art.162-ter C.P.


NORMATIVA

Legge 23 giugno 2017 n. 103, art.1, c. 1-4; art. 162 ter c.p.


CHI PUO' RICHIEDERLO

L'imputato può - personalmente o tramite il proprio difensore – chiedere che il reato sia dichiarato estinto, A CONDIZIONE CHE abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Di solito, tale condotta riparatoria induce il querelante a rimettere la querela (con conseguente estinzione del reato: v. art.152 c.p.). La novità sostanziale introdotta con l'art. 162-ter c.p. sta nel fatto che, anche se la persona offesa non ha rimesso la querela, il giudice dichiara estinto il reato allorché riconosce che il danno da esso cagionato è stato interamente riparato dall'imputato.

In particolare, il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

I requisiti di validità e le forme dell'offerta reale sono descritti negli articoli 1208 e seguenti del codice civile.


COME SI SVOLGE

La richiesta va presentata (entro il termine in seguito precisato) al Giudice che procede.
Se l'imputato ha già riparato interamente il danno, chiederà al giudice di riconoscerlo e dichiarare estinto il reato; se ha fatto offerta reale di risarcimento, non accettata dalla persona offesa, chiederà che il giudice anzitutto riconosca la congruità della somma offerta.
Il giudice sente le parti e la persona offesa. Ma, anche se quest'ultima si oppone, il giudice potrà ritenere la tempestività e congruità della condotta riparatoria e, quindi, dichiarare estinto il reato.
All'esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice dichiara l'estinzione del reato. Pertanto, l'imputato sarà esente da pene (principali o accessorie), effetti penali e misure di sicurezza – ad eccezione della confisca, nei casi in cui l'art. 240, comma 2, c.p. la prevede obbligatoria.


TEMPI

La riparazione integrale del danno deve essere fatta entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Se l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può chiedere al giudice la fissazione di un termine (non superiore a sei mesi) per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
In tutti i casi in cui concede il termine, il giudice ordina la sospensione del processo, con conseguente sospensione del corso della prescrizione.


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