L'imputato può - personalmente o tramite il proprio difensore – chiedere che il reato sia dichiarato estinto, A CONDIZIONE CHE abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Di solito, tale condotta riparatoria induce il querelante a rimettere la querela (con conseguente estinzione del reato: v. art.152 c.p.). La novità sostanziale introdotta con l'art. 162-ter c.p. sta nel fatto che, anche se la persona offesa non ha rimesso la querela, il giudice dichiara estinto il reato allorché riconosce che il danno da esso cagionato è stato interamente riparato dall'imputato.
In particolare, il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
I requisiti di validità e le forme dell'offerta reale sono descritti negli articoli 1208 e seguenti del codice civile.