Patteggiamento - estinzione del reato per successiva buona condotta
COS'E'
Quando un processo si è concluso con il cosiddetto patteggiamento ed è stata applicata, su richiesta delle parti, una pena detentiva non superiore a due anni e/o una pena pecuniaria, il reato si estingue se nei successivi 5 anni (in casi di delitto) o 2 anni (in casi di contravvenzione), il condannato non ha più commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
L'estinzione del reato, però, non avviene se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata "si sottrae volontariamente alla sua esecuzione" (art.136 Norme Attuazione del C.P.P.).
Inoltre, se la pena è stata applicata con più sentenze per reati unificati a norma dell'art.81 C.P. (cioè per concorso formale, o per reato continuato), il termine di estinzione "decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza" (art. 137 Norme Attuaz. del C.P.P.).
NORMATIVA
Artt. 445 c. 2, 665, 666, 676 c.p.p. e artt. 136, 137 Disp. att. c.p.p
COME SI SVOLGE
La domanda (in carta semplice e senza spese) deve essere fatta da chi ha subito la sentenza di applicazione della pena, indirizzata al competente Giudice dell'Esecuzione e depositata nella sua Cancelleria.
Per chi ha riportato una sola condanna, la competenza è del G.d.Es. dell'Ufficio che ha emesso la sentenza di applicazione della pena; per chi ha riportato più condanne da Giudici diversi, la competenza è del G.d.Es. dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo.
MODULI
Vd. Domanda generica di estinzione del reato (art 445 CPP)
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