Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette gli atti del procedimento al giudice per le indagini preliminari il quale provvede con ordinanza.
Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.
Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso di cui al punto che precede, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l’imputato della relativa facoltà.
Qualora viene proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.
Nei procedimenti a citazione diretta, la domanda può essere proposta fino all’apertura del dibattimento. In ipotesi di ammissibilità della domanda, il Giudice indica la cifra da versare, oltre alle spese di procedura, e dispone rinvio per verificare l’intervenuto pagamento. All’udienza indicata, depositata la documentazione attestante l’avvenuto versamento delle somme di cui sopra, il Giudice dichiara l’estinzione del reato.