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Allontanamento del cittadino U.E.

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ALLONTANAMENTO DEL CITTADINO U.E.

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari possono essere allontanati dal territorio nazionale solo in casi particolari.

I casi di allontanamento sono:

  • allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno;
  • allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

ALLONTANAMENTO PER CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI CHE DETERMINANO IL DIRITTO DI SOGGIORNO

Motivi: Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo che ricorrano le condizioni previste dalla legge per la conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea o per il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.

Modalità: Il provvedimento è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Tutela giurisdizionale: Avverso il provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto.

Ricorso: Il ricorso deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deve essere deciso entro i successivi trenta giorni.
Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
La parte può stare in giudizio personalmente.

Istanza di sospensione: Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal Questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
Il Tribunale provvede, sentito l'interessato, in camera di consiglio.
Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.


ALLONTANAMENTO PER MOTIVI DI SICUREZZA DELLO STATO, PER MOTIVI IMPERATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA, PER ALTRI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA

Motivi: Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
I titolari del diritto di soggiorno permanente possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore.
Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

Modalità: Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e quello di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell'interno. Negli altri casi il provvedimento di allontanamento è adottato dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, ma, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. I l provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal questore ed è soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
Se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Anche tale provvedimento è soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Revoca: Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere indicati gli elementi idonei a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato il divieto del reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

Sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso: Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la pena della reclusione nel caso di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.
Il giudice procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il provvedimento sia emesso direttamente dal giudice, è adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento: Se il destinatario del provvedimento di allontanamento è sottoposto a procedimento penale, occorre il nulla osta all'autorità giudiziaria.In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza.
Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal Questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

Tutela giurisdizionale: In materia di allontanamento è prevista la tutela del cittadino allontanato, a seconda dei casi, davanti al tribunale ordinario e davanti al TAR Lazio.
In particolare, è previsto l'intervento del tribunale ordinario in due momenti, nella esecuzione del provvedimento di allontanamento, che è soggetto a convalida, e nella decisione dell'eventuale ricorso contro alcuni tipi di provvedimento di allontanamento.

Le ipotesi di intervento giudiziario del tribunale ordinario sono:

  1. Convalida del provvedimento del questore di esecuzione del decreto di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o di suo familiare, per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20, comma 11, DLgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 20 ter DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. d) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
  2. Convalida del provvedimento del questore di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o di suo familiare, trattenutosi nel territorio dello Stato oltre il termine fissato (art. 20, comma 12, DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 20 ter DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. d) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
  3. Convalida di nuovo provvedimento del questore di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o di suo familiare, rientrato nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso (art. 20, comma 16, DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 20 ter DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. d) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
  4. Ricorso contro il decreto di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o dei suoi familiari qualunque sia la loro cittadinanza, per motivi di pubblica sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20, comma 1, DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 22, comma 2 DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. e) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).

Convalida: Il Questore comunica al tribunale ordinario del luogo, entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento di esecuzione dell'allontanamento. L'esecuzione del provvedimento del Questore è sospesa fino alla decisione sulla convalida.
Il giudice deve provvedere alla convalida entro le successive quarantotto ore; dopo avere verificato che siano stati osservati i termini previsti e che sussistano i requisiti richiesti dalla legge e dopo avere sentito l'interessato, se è comparso, il giudice emette un decreto motivato con cui accoglie o rigetta la richiesta di convalida. Se la decisione del giudice non interviene nel termine prescritto o se la richiesta di convalida non viene accolta, il provvedimento del Questore perde ogni effetto.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria da parte del Questore.
Il decreto di convalida può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Il relativo ricorso, però, non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Ricorsi: Contro il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi di ordine pubblico può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Contro il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato.
Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito l'interessato.
La parte può stare in giudizio personalmente.
I ricorsi, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza.
La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

Istanza di sospensione: Insieme ai ricorsi l'interessato può proporre una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorità sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. da 3 a 7 del Decreto Legge 29 dicembre 2007 n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.


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