I notai devono trasmettere alla cancelleria del tribunale competente copia dei verbali di pubblicazione, il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica.
Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta (art. 622 c.c. e 55 norme attuazione c.c.).