Cosa fare per...


IL CODICE ROSSO

COS'E'

Il Legislatore con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 ha voluto potenziare la prevenzione dei reati che colpiscono soggetti deboli, specie se minori o donne (per il testo della legge vedi link ).
Gli obiettivi della nuova normativa sono numerosi:

  • velocizzare la fase delle indagini, prevedendo una corsia preferenziale nella conduzione delle indagini e prevedendo una maggiore specializzazione delle forze di polizia;
  • inserire nuove figure di reato;
  • sostenere gli orfani della violenza domestica;
  • aumentare le pene per certi reati violenti prevedendo fra l’altro l’impossibilità per il giudice di far prevalere in alcuni casi le attenuanti sulle aggravanti;
  • creare un canale di contatto fra giudice penale e giudice che stia trattando la causa di separazione di uno dei coniugi vittima di reato o una causa relativa ai di lui figli;
  • creare l’obbligo di informativa della parte lesa quando stia per essere scarcerato il responsabile di uno di tali reati in suo danno;
  • operare sul fronte della prevenzione speciale prevedendo per i detenuti corsi di recupero carcerario e per gli imputati condannati con la sospensione condizionale della pena.

I reati di riferimento della legge:

  • art. 387 bis (violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa, nuovo reato che la legge inserisce nel codice);
  • art. 572 (maltrattamenti in famiglia);
  • art. 609 bis (violenza sessuale);
  • art. 609 ter (violenza sessuale aggravata); 
  • art. 609 quater (atti sessuali con minore); 
  • art. 609 quinquies (corruzione di minorenne); 
  • art. 609 octies (violenza sessuale di gruppo); 
  • art. 612 bis (atti persecutori); 
  • art. 612 ter (diffusione di immagini di atti sessuali senza il consenso della persona ritratta, nuovo reato che la legge inserisce nel codice); 
  • art. 582 (aggravamento del reato quando le lesioni consistono in sfregio permanente del volto); 
  • art. 588 bis (costrizione o induzione al matrimonio, nuovo reato che la legge inserisce nel codice).

CHI PUO' RICHIEDERE LA TUTELA del C.D. CODICE ROSSO

Chi è stata vittima di uno dei reati suddetti ovvero rappresenti la vittima. Ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato; ed anche al Sindaco dei Comuni ove non vi sia una sede di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di finanza.
La vittima può rivolgersi anche direttamente alla Procura della Repubblica di Pisa – Piazza
Orario sportello: -…dal lunedì al sabato ore

Per avere notizie sullo stato del procedimento, ci si deve rivolgere alla Procura competente
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 - 13:00. Si consiglia di portare con sé copia della denuncia/querela


I PRINCIPALI OBIETTIVI A TUTELA DELLA PERSONA OFFESA

Velocizzare le indagini
Gli artt. 1, 2, 3 disciplinano gli obblighi di polizia giudiziaria e pubblico ministero che abbiano aperto un fascicolo per uno dei reati sopra indicati ; la polizia giudiziaria ha l’obbligo di riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia di reato, anche verbalmente.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di sentire a verbale (o far sentire dalla polizia giudiziaria delegata) la parte lesa e il denunciante entro 3 giorni dall’iscrizione; è imposta a pubblico ministero e polizia giudiziaria la massima celerità nella conduzione delle indagini

Allungamento del termine per presentare querela
E’ previsto l’allungamento da sei a dodici mesi del termine per presentare la querela nei casi di violenza sessuale semplice (art. 609 bis) e aggravata (art.609 ter).

Aumento delle pene per alcuni reati e creazione di nuove figure di reato
La legge prevede l’aumento delle pene previste per i reati di:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art 572 c.p), puniti con la pena da un minimo di tre e un massimo di sette anni di reclusione;
  • cd stalking o Atti persecutori (art 612 bis c.p.), puniti con la pena da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e sei mesi di reclusione;
  • violenza sessuale (art 609 bis c.p.), punita con la pena da un minimo di 6 ad un massimo di 12 anni di reclusione; 
  • violenza sessuale di gruppo (art 609 octies c.p.) , punita con la pena da un minimo di 8 e un massimo di 14 anni di reclusione

Vengono introdotti quattro nuove figure di reato: 

  • il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (art. 612-ter cd revenge porn), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.0000 Euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici. 
  • il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art 583 quinquies c.p.), sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. Si riferisce alle condotte di reato, realizzate spesso mediante il versamento di acido sul volto delle donne, come verificatosi in noti fatti di cronaca. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
  • il reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 588 bis c.p.) punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il reato è aggravato quando è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia; 
  • la violazione da parte dell’indagato o imputato degli obblighi di allontanarsi dalla casa familiare o di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 387 bis c.p., v. art. 4) ; prima tale violazione poteva comportare solo un aggravamento della misura cautelare applicata; ora è condotta di reato, sanzionata con la detenzione da sei mesi a tre anni di reclusione.

Misure cautelari e di prevenzione
E’ stato previsto che il giudice, quando applica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, possa disporre procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o strumenti tecnici, quali il braccialetto elettronico applicato all’indagato, ciò al fine di assicurare il rispetto della misura e per accertarsi e prevenire l’eventuale avvicinamento dell’indagato/imputato alla sua vittima.
Infine, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.

Altra misura adottata è quella di avviso preventivo alla parte lesa dell’imminente scarcerazione del condannato definitivo per uno dei resti previsti ad opera del magistrato di sorveglianza, che si pone in continuità con quello già previsto ad opera del giudice in caso di revoca o modifica della misura cautelare applicata all’indagato/imputato ( art. 299. 2 bis e 3 cpp).

Raccordo tra il giudice penale e quello della separazione o divorzio o della causa relative ai figli
E’ previsto che il magistrato penale che emette un’ordinanza di applicazione o modifica di una misura cautelare a carico di un indagato/imputato per i reati di cui sopra ovvero emetta l’avviso di conclusione delle indagini o un provvedimento di archiviazione o una sentenza debba trasmetterne immediatamente una copia al giudice civile che sta trattando la causa di separazione coniugale o una causa relativa ai figli minori e all’esercizio della potestà genitoriale (art. 64 bis disp att. c.p.p.).


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