Cosa fare per...


TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

DOVE

Presso il Palazzo Tribunale Pisa - Ufficio Front Office Volontaria 2° piano - tel 050/513706 – 050/513707

Per accedere occorre prenotare on line sul sito del Tribunale

Orario: lunedì – sabato: ore 8,45 – 12,45


RICORSI

Contro i T.S.O. qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso, chiedendo al Sindaco la revoca o la modifica del provvedimento.
Chi è sottoposto a T.S.O. o chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O.


COS'E'

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari: nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere.
Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento motivato del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.s.l.; entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare, il quale nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo; se il T.S.O. non viene convalidato, il Sindaco deve disporne l’immediata cessazione.


RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 1-5 legge 23/12/78 n. 833

Come modificato D.Lgs 150/2011


CHI

Colui che è sottoposto al trattamento, il Pubblico Ministero o chiunque vi abbia interesse.


COME

Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il Presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il T.S.O. e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione


COSTO

esente


TEMPI

Sulla richiesta di sospensione il tribunale provvede entro 10 giorni


N.B.

La stessa procedura seguita per il 1° ricovero si segue anche per le proroghe e per la cessazione del T.S.O.


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