Cosa fare per...


INFORMAZIONI

E’ una procedura che serve per accertare la proprietà di un veicolo quando non è stato effettuato il regolare passaggio di proprietà (vendita, demolizione non nelle forme di legge).

Se il valore è inferiore a € 5000, si svolge con atto di citazione davanti all’ufficio del giudice di pace; si può porre al G.d.P. citazione orale (art. 316 c.p.c.) e stare in giudizio personalmente se il valore del mezzo non eccede la somma di € 516,46; se il valore del mezzo è compreso tra € 516,46 e € 5000 l’attore che vuole rimanere in giudizio senza l’ausilio dell’avvocato, dovrà chiedere l’autorizzazione al G.d.P. alla prima udienza. (ART. 82 c.p.c)

Se il valore eccede € 5000 è competente il Tribunale ordinario ed è obbligatorio l’ausilio dell’avvocato 

(n.b. si può chiedere la perdita di possesso solo per i veicoli iscritti al P.R.A. – non per ciclomotori e mezzi agricoli)

Dopo aver notificato l’atto di citazione nelle forme di legge, l’attore/l’avvocato iscrivono la causa a ruolo; successivamente viene assegnata ad un G.d.P./ Giudice che procederà ad istruire la stessa.

In caso di sentenza favorevole all’attore, lo stesso dovrà munirsi di una copia autentica di sentenza e recarsi presso il P.R.A. per la registrazione.

In caso di sentenza favorevole all’attore, lo stesso dovrà munirsi di una copia autentica di sentenza e recarsi presso il P.R.A. per la registrazione.

Costi: G.d.P: causa fino a € 1100 : € 33,00 contributo unificato + 8 euro diritti forfetizzati.

Causa da € 1100 a € 5000 (D.P.R. 1 marzo 01 n. 126): € 77,00 contributo unificato 8 euro diritti forfetizzati.

Tribunale: variano a seconda del valore del veicolo (D.P.R. 1 marzo 2001 n. 126).


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