Cosa fare per...


Cose sequestrate – Dissequestro e Restituzione

COS'È

Le cose sequestrate, quando non è necessario tenerle in sequestro a fini di prova, sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza; salvo che l'autorità giudiziaria - se sono cose dell'imputato o del responsabile civile - ordini che il sequestro sia conservato a garanzia dei crediti dello Stato e del danneggiato costituitosi parte civile. Dopo la sentenza divenuta inoppugnabile le cose sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca, sono restituite a chi ne ha diritto.
Se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, in ogni momento il magistrato ne può disporre la vendita e, se rimangono invenduti, la distruzione. Il provvedimento che dispone la vendita è comunicato all’avente diritto (salvo che sia ignoto o irreperibile), il quale ha l’onere di urgentemente attivarsi se vuole, invece, farseli restituire.
Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita (dedotte le spese) sono devolute alla cassa delle ammende.


NORMATIVA

Artt. 262, 263 c.p.p. ; art.85 Disp. Att. c.p.p.;

Artt. dal 150 al 154 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002..


COME SI SVOLGE

La domanda (esente da bollo) di restituzione è rivolta: a) durante le indagini preliminari, al pubblico ministero; b) successivamente, al giudice presso cui pende il processo; c) dopo la sentenza "definitiva", al giudice dell'esecuzione. Allegare, ove occorra, prova del proprio diritto. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate. Per eccezioni e altre precisazioni visionare informazioni aggiuntive allegate.


MODULI

Vd. domanda di restituzione cose sequestrare.


NOTA ESPLICATIVA SU INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN TEMA DI COSE SEQUESTRATE

Per sapere a quale Autorità giudiziaria rivolgere la domanda di restituzione di cose sequestrate e come in essa indicare il procedimento a cui si riferisce (oltre alle cose di cui si chiede la restituzione):

  • se si ha un atto che riporta gli estremi del procedimento penale (suo numero di Registro Generale presso un determinato Ufficio), rivolgersi a tale Ufficio ed indicare il numero di R.G.; 
  • se si sa qual è l’Ufficio che procede, ma non il numero di R.G., indicare il nome dell’imputato, se noto; 
  • se si ha copia del verbale di sequestro, in essa è indicata l’Autorità a disposizione della quale sono messe le cose sequestrate; rivolgersi ad essa allegando copia del suddetto verbale (se ormai il procedimento è davanti altra Autorità, a questa la prima trasmetterà la domanda).

In mancanza di quanto sopra, rivolgersi alla Procura della Repubblica (che, eventualmente, trasmetterà la domanda a chi di competenza) del luogo in cui è avvenuto un fatto rilevante nel processo, quale - ad esempio: il furto e/o il ritrovamento di cose rubate, l’incidente stradale, ecc.

ALLEGARE alla domanda documentazione del proprio diritto (salvo che lo si ritenga già evidente dagli atti del procedimento).

La legge prevede vari tipi di sequestro. Oltre a quello amministrativo (p.es., v. art. 213 del codice della strada per determinate violazioni dello stesso), in materia penale sono previsti il sequestro penale (a fini di prova) ed i sequestri conservativo e preventivo (a fini cautelari). Per questi due ultimi si vedano, rispettivamente, gli artt.316-320 e gli artt.321-323 c.p.p.

La presente scheda riguarda solo il sequestro penale.

La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato su richiesta dell'interessato esente da bollo, oppure anche d'ufficio. E' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.

Se le cose sequestrate sono restituite durante il processo, l'autorità giudiziaria può prescrivere di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

La richiesta di restituzione – se si tratta di cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile – sarà respinta se l’autorità giudiziaria ordina che il sequestro sia conservato a garanzia dei crediti dello Stato e/o del danneggiato costituitosi parte civile (sequestro conservativo).

Dopo la sentenza divenuta inoppugnabile, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia stata disposta la confisca oppure permanga il sequestro conservativo (che si trasforma in pignoramento).

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato dal Tribunale del riesame.


TERMINI per il RITIRO dei BENI DISSEQUESTRATI e SPESE di CUSTODIA

Le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate sono, in ogni caso, a carico dell'avente diritto alla restituzione, se non provvede al ritiro delle cose entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

Le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.


Torna su