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Costituzione di parte civile nel processo penale

COS'E'

Il soggetto a cui un reato ha recato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, può esercitare l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno nei confronti del colpevole. Tale azione gli spetta anche nei confronti degli (eventuali) responsabili civili, cioè dei soggetti che - pur non avendo commesso il reato - debbano rispondere, a norma delle leggi civili, per il fatto commesso dall'imputato, come avviene nei casi previsti dagli art. 2047, 2048, 2049 e 2054, commi 3 e 4, del codice civile.

[Quando l'imputato o il responsabile civile sono assicurati per la responsabilità civile, la società assicuratrice può essere da loro chiamata in causa: v. art.1917 c.c. Ed il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile: v. art. 144 decreto legislativo n. 209 del 2005].

L'azione per ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno può essere esercitata in sede civile o quando vi sia un processo penale il danneggiato può costituirsi parte civile per far valere i propri diritti contro l'imputato e l'eventuale responsabile civile.


NORMATIVA

Art. 185 c.p.; artt. da 74 a 83 c.p.p.; art. 2047, 2078, 2049, 2054 c.c.


CHI PUO' COSTITUIRSI

Il soggetto al quale il reato abbia recato danno - o, se deceduto, i suoi eredi -, anche a mezzo di procuratore speciale.

Se il danneggiato non ha il libero esercizio dei diritti (perché minorenne o incapace d'agire), occorre che sia rappresentato, autorizzato o assistito nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. Quando manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza del minore o dell'incapace e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il giudice nomina un curatore speciale su richiesta del pubblico ministero, o della persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero


COME SI SVOLGE

Per costituirsi parte civile è necessario avere un avvocato.

Se il danneggiato è persona "non abbiente", può chiedere il patrocinio a spese dello Stato presentando apposita domanda presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

A tal fine, può essere utile rivolgersi anzitutto al Consiglio dell'ordine avvocati di Pisa


TERMINI PER LA COSTITUZIONE

La costituzione di parte civile va effettuata entro termini previsti a pena di decadenza:

  1. all’udienza preliminare davanti al G.U.P.;
  2. all’udienza dibattimentale prima che si apra il dibattimento (e, se si vogliono indicare testimoni o consulenti, occorre costituirsi almeno 7 giorni prima della data dell’udienza).

Si ricorda, infine, che: 

  • qualora il giudice (su richiesta del pubblico ministero, dell'imputato, del responsabile civile o d'ufficio) decidesse di escludere dal processo la parte civile, ciò non pregiudicherebbe l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno; 
  • qualora il processo si concluda con applicazione della pena su richiesta dell’imputato (c.c. "patteggiamento"), il giudice non decide sulla domanda della parte civile ma può soltanto condannare l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla stessa, salvo che ricorrano giusti motivi per una compensazione totale o parziale; sicché l'azione per risarcimento dovrà esser fatta in sede civile; 
  • la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti; inoltre, la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni in udienza ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.

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