Cosa fare per...


ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

COS'E'

Quando il giudice nella sentenza di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui all’art. 186 Codice della Strada, su richiesta dell’imputato, ha sostituito la pena detentiva e/o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (vedi per approfondimento scheda LAVORO di PUBBLICA UTILITA’), alla conclusione dello svolgimento delle ore stabilite, l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) invia al Giudice competente una relazione dando atto dell’esito positivo o negativo dell’attività.

In caso di esito positivo, l’interessato potrà chiedere che il reato sia dichiarato estinto dal competente Giudice in funzione di Giudice dell’esecuzione.

In caso di esito negativo, il Giudice ripristina la pena originariamente comminata.


CHI PUO' RICHIEDERLO

Il condannato o il suo difensore munito di procura speciale


COME SI SVOLGE

A seguito della richiesta, il Giudice fissa un’udienza camerale, all’esito della quale dichiara, in caso di svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, con ordinanza, l’estinzione del reato. Il Giudice dispone altresì che sia dimezzata la comminata pena accessoria di sospensione della patente di guida e, ove disposta, revoca la confisca dell’autoveicolo.


NORMATIVA

Artt. 186 c. 9 bis, 187 c. 8 Codice delle Strada (per reati commessi in violazione delle norme del CdS).


COME SI RICHIEDE

La domanda deve essere presentata al Giudice corredata della documentazione (relazione UEPE/attestazione dell’ente presso il quale è stato svolto il LPU) comprovante il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.


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