Cosa fare per...


APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE IN SEDE DI ESECUZIONE

COS’È

È il procedimento attraverso il quale l’imputato che ha riportato due o più sentenze di condanna irrevocabili, può chiedere che tra i fatti ivi accertati sia riconosciuta l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, così da ottenere una rideterminazione delle pene comminate più favorevole rispetto al cumulo materiale delle stesse.

Ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. la parte istante ha l’onere di indicare le sentenze che hanno giudicato i reati in relazione ai quali viene chiesto il riconoscimento della continuazione.

Il giudice può riconoscere la continuazione solo ove ritenga provata la sussistenza di un disegno criminoso comune a più reati, deliberato, nelle sue linee essenziali, almeno contestualmente alla commissione del primo reato.

L’accertamento o meno della continuazione può essere fondata sul rilievo di elementi cd. indicatori — come, ad esempio, la prossimità spaziotemporale dei reati, l’identità del bene giuridico leso, l’identità del modus operandi, la ricorrenza dei medesimi complici, un periodo di detenzione intermedia, la condizione di alcool o tossicodipendenza -, ma solo all’esito di una valutazione globale che conduca al positivo o meno riconoscimento dell’esistenza dell’unico disegno criminoso, da considerare come reale deliberazione criminosa e quindi ben diversa dalla generica inclinazione al delitto ovvero dalla personale scelta di vivere ricorrendo alla commissione di reati.


NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 81 cpv c.p.. 666 e ss. 671 c.p.p


CHI LO PUO’ CHIEDERE

I condannati o il loro difensori muniti di procura speciale


MODALITÀ

Deposito istanza presso la Cancelleria del Giudice competente, il quale provvede a fissare udienza in Camera di Consiglio, all’esito della quale provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. Il provvedimento è immediatamente ricorribile in Cassazione.


Torna su