Cosa fare per...


NOMINA GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE

COS'E

La Corte d'Assise giudica sui delitti indicati nell'art. 5 del Codice di procedura penale (possibile link con rinvio al testo della norma)
Nel distretto di Firenze sono istituite Corti d'Assise a Firenze, Pisa, Lucca, Livorno, Grosseto, Prato, Arezzo, Siena.
Nei processi di Corti d’Assise il collegio giudicante è formato da 2 magistrati (di cui uno presiede) e da 6 giudici popolari.
Ai dibattimenti che si prevedono di lunga durata, o quando appare comunque opportuno, sono convocati e assistono ulteriori giudici popolari (supplenti), destinati a sostituire i giudici popolari effettivi nel caso di loro eventuali assenze o impedimenti. In ogni Corte di Assise vi sono liste di giudici popolari, dalle quali vengono periodicamente sorteggiate le persone chiamate a far parte del collegio giudicante in una determinata sessione (della durata di 3 mesi). Le liste in questione sono il risultato di una procedura che parte dalla formazione, presso ogni Comune, di elenchi delle persone ivi residenti che hanno i requisiti per essere nominati giudici popolari.


NORMATIVA

Legge n. 287 del 10 aprile 1951 e successive modifiche (rinvio a Estratto dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche).


CHI PUO' ESSERE NOMINATO GIUDICE POPOLARE

Chi intende essere iscritto negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise deve fare domanda, in carta semplice, al sindaco del suo comune di residenza - Vedi modulo "Domanda di iscrizione nell’elenco dei giudici popolari".
Per evitare una domanda inutile, l'interessato si rivolga anzitutto al Comune per verificare se, eventualmente, sia già stato iscritto "d'ufficio" (infatti, l'iscrizione su domanda non dà alcun titolo di precedenza o preferenza rispetto all'iscrizione d'ufficio).
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni. A tal fine, nel mese di aprile di ogni anno dispari il sindaco invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti sopra elencati (e non appartengano alle categorie escluse, pure sopra elencate), a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise.
Per essere nominato giudice popolare in Corte d'Assise occorre avere:

  1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. buona condotta morale;
  3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Esclusioni: non possono esser nominati giudici popolari i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.


INFORMAZIONI

Per sapere se si è iscritti negli elenchi e negli albi definitivi dei giudici popolari, rivolgersi al proprio comune di residenza.

Per sapere se si è compresi nelle liste generali di una Corte, oppure, dopo esser stati sorteggiati per una sessione, per avere informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla cancelleria della Corte d'Assise di appartenenza:
stanza
Orario:
Informazioni telefoniche:


COME SI SVOLGE

Il procedimento per la formazione e integrazione degli elenchi e, poi, degli albi definitivi è complesso. Per i dettagli si vedano gli articoli da 15 a 20 riportati nell'"Estratto dalla legge 10 aprile 1951 n°287_giudici popolari".
Di tali norme, interessano direttamente il cittadino (in quanto gli danno facoltà di intervenire nel procedimento di formazione) quelle secondo cui:

  • gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale debbono essere pubblicati in ogni Comune, per la parte che lo riguarda, mediante affissione per 10 giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto, ed ogni cittadino maggiorenne può presentare reclamo contro omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio; il reclamo, in carta libera, è presentato nella cancelleria del Tribunale; 
  • successivamente, gli albi definitivi dei giudici popolari (albi formati dal Presidente del Tribunale e due giudici, previo controllo della regolarità degli elenchi e previa decisione sugli eventuali reclami) sono pubblicati in ciascun Comune nello stesso modo sopra indicato; ed anche in questo caso ogni cittadino maggiorenne può, nel termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio, ricorrere alla Corte d'Appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni; il ricorso, in carta libera, è depositato nella cancelleria del Tribunale; questa lo trasmette alla Corte d’Appello, che in pubblica udienza decide con sentenza (contro cui è ammesso ricorso per Cassazione). Sulla base dei predetti albi definitivi vengono poi formate - con la procedura descritta negli art. da 22 a 24 della legge n.287 del 1951, per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello, le rispettive liste generali dei giudici popolari destinati a prestare servizio nel biennio successivo Le schede recanti le generalità di tali giudici vengono imbussolate in apposite urne. Infine, ogni tre mesi, in ogni Corte d’Assise o Corte d’Assise d’appello si procede al sorteggio dalle urne di 50 schede ed il Presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sé dei giudici estratti (i quali possono esser convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica). All’udienza fissata il Presidente, dopo aver provveduto alle eventuali dispense, (vedi paragrafo "NOTA BENE") nomina, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. Essi prestano giuramento (vedi art. 30 L. n.287 del 1951). La nomina è effettuata per una sessione, della durata di 3 mesi (ma se alla scadenza vi sono dibattimenti già iniziati, essi vengono proseguiti e conclusi dallo stesso collegio). Coloro che hanno prestato servizio in una sessione non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nella rimanente parte del biennio.

NOTA BENE

Gli iscritti alle liste dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.
Essi possono, però, chiedere al Presidente della Corte - nella seduta di comparizione per il giuramento – di essere dispensati per legittimo impedimento. La richiesta può essere fatta anche a mezzo di incaricato o a mezzo di fax, allegando idonea documentazione (certificato medico), prima della seduta di comparizione o all'inizio di essa.
Uguale esonero si ha in presenza di situazioni di incompatibilità, astensione o ricusazione (al riguardo, vedi gli articoli da 34 a 37 del vigente Codice di procedura penale).

Il giudice popolare che, senza giustificato motivo, non si presenta all'udienza è condannato, con decreto del Presidente, al pagamento di una somma da € 2,58 a € 15,49 nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento (salvo più gravi sanzioni stabilite dalla legge qualora il fatto da lui commesso costituisca reato). Il decreto può essere revocato dallo stesso Presidente se, entro 15 giorni dalla notificazione, il condannato dimostra di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Il giudice popolare che, prima che sia pronunziata la sentenza, manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo, è escluso, con decreto del Presidente, dal far parte del collegio e condannato al pagamento di una somma da € 10,33 a € 25,82 nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato. Contro tale decreto è ammessa opposizione, entro 5 giorni dalla notificazione, al Presidente della Corte di appello (ma l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione).


TRATTAMENTO ECONOMICO

Attualmente al giudice popolare spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Se è lavoratore autonomo, casalinga o lavoratore dipendente che non abbia diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercita la funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le successive.
Gli spettano, inoltre, rimborsi per spese di viaggio documentate se il servizio è prestato fuori del Comune di residenza, ed eventuali indennità di trasferta o speciali.
Il datore di lavoro della persona chiamata a svolgere le funzioni di Giudice popolare è obbligato a concedere un permesso (che può essere retribuito, o non) per tutta la durata dell’incarico.


MODULI

Vd. domanda di iscrizione nell’elenco dei giudici popolari


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