Cosa fare per...


RESTITUZIONE NEL TERMINE PROCESSUALE SCADUTO

COS'E'

Nel processo penale alcuni atti devono essere compiuti entro un determinato termine, a pena di decadenza (cioè: scaduto il termine, sono inammissibili e privi di effetto).

Ma la legge prevede che - a certe condizioni - l'interessato possa essere rimesso nel termine per compierli. I casi più rilevanti sono le impugnazioni di sentenze e le opposizioni a decreti penali di condanna.

La restituzione nel termine può avvenire:

  1. Se l'interessato (il pubblico ministero, o la parte privata o il difensore) prova di non aver potuto osservare il termine per caso fortuito o per forza maggiore. In questo caso la richiesta per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
  2. Quando l'imputato condannato con decreto penale non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. In questo caso la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. [Ciò vale anche per la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: v. art. 462 C.P.P.]

NORMATIVA

Artt. 175, 176 c.p.p.


COME SI SVOLGE

La richiesta di restituzione nel termine si presenta al giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale, al giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto penale di condanna, al giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

Per la redazione e presentazione della richiesta l'imputato, o la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, può provvedere personalmente, ma è consigliabile rivolgersi ad un avvocato - e con urgenza, visti i brevissimi termini di decadenza sopra indicati.

Avvertenza: La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.


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