Cosa fare per...


REVISIONE DI CONDANNE

COS'E'

La revisione è un mezzo straordinario per revocare una condanna (pronunciata con sentenza, compresa quella di patteggiamento, o con decreto penale) ormai definitiva, nei casi particolari indicati negli art.630-631 C.P.P.


NORMATIVA

Artt. 629 – 642 c.p.p. (vedi allegato alla voce normativa).


CHI PUO' RICHIEDERLA

La richiesta di revisione è proposta (personalmente o con procuratore speciale) dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dall'eventuale tutore o, se il condannato è morto, dall'erede.


COME SI SVOLGE

La richiesta di revisione deve indicare le ragioni e le prove che la giustificano e deve essere presentata, con gli eventuali atti e documenti, nella cancelleria della Corte di appello competente

Se la domanda di revisione viene accolta, l’interessato può, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione che lo assolve, chiedere un indennizzo: vedere la scheda “Riparazione di errore giudiziario”.


TEMPI

La revisione può essere chiesta in ogni tempo, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.


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