Cosa fare per...


RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

COS'E'

Chi è stato sottoposto a misura cautelare detentiva (carcere o arresti domiciliari) per un reato per il quale poi è stato emesso un provvedimento di archiviazione del procedimento ovvero una sentenza di non luogo a procedere all’udienza preliminare o di assoluzione nel processo perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, può chiedere una equa riparazione - in denaro - per l'ingiusta detenzione.

La può chiedere anche chi, prosciolto o condannato, è stato illegittimamente sottoposto nel procedimento a custodia cautelare in assenza cioè dei presupposti di legge previsti dagli artt 273 e 280 c.p.p. ovvero per erroneo ordine di esecuzione.

La riparazione non spetta però a chi con dolo o colpa grave ha dato causa alla propria detenzione


NORMATIVA

Artt. 314, 315 c.p.p.


COME SI SVOLGE

La domanda deve esser presentata entro due anni dall'assoluzione definitiva (o dalla notifica della archiviazione) alla Corte d'Appello del distretto in cui è stata pronunciata

Occorre valersi dell'opera di un avvocato (l'indigente può chiedere il patrocinio a spese dello Stato).

L'entità della riparazione varia secondo la durata della detenzione e la gravità del pregiudizio subito; comunque non può eccedere € 516.456,90.


Torna su