Cosa fare per...


LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ED IL PROVVEDIMENTO DEL G.I.P.

Cosa sono

Terminate le indagini preliminari, qualora il P. M. ritenga di non dover esercitare l’azione penale, avanza al Giudice per le Indagini Preliminari richiesta di archiviazione. L’ordinamento affida al G.I.P. una funzione di controllo sull’operato del P. M.

Questo controllo normalmente viene esercitato de plano, cioè senza che sia fissata l’udienza, ma può diventare più complesso e penetrante in due casi:

  • quando il G.I.P. non accoglie la richiesta di archiviazione 
  • quando la persona offesa presenta opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P. M. (vedi oltre).

Dunque, quando il G.I.P. accoglie la richiesta del P. M., emette decreto con cui archivia il procedimento.

Quando il G.I.P. ritiene di non accogliere la richiesta di archiviazione, fissa l’udienza in camera di consiglio (cioè senza pubblico), cui partecipano il P. M. ed il Difensore dell’indagato e, sentite le parti, pronuncia ordinanza, con cui può: 

  • archiviare il procedimento; 
  • ordinare al P. M. il compimento di ulteriori indagini, fissando all’uopo un termine (svolte le indagini il P. M. a sua volta potrà chiedere nuovamente l’archiviazione, sulla quale dovrà poi pronunciarsi il G.I.P., ovvero chiedere il rinvio a giudizio); 
  • ordinare al P. M. di formulare l’imputazione coatta entro 10 gg., all’esito della quale entro 2 gg. dovrà fissare l’udienza preliminare (si tratta di una forma particolare di udienza preliminare, che non è preceduta dalla richiesta di rinvio a giudizio, nella quale un diverso giudice valuterà la fondatezza dell’accusa).

Torna su