Cosa fare per...


L’OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Cos’è

La persona offesa (cioè il titolare del bene protetto dalla norma violata) può chiedere al P. M. - fin dal momento della presentazione della denuncia querela o, se il procedimento si incardina di ufficio, non appena iniziano le indagini preliminari coordinate da un Pubblico Ministero subito dopo il fatto criminoso - di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione presentata dal P. M. al G.I.P.

Tale richiesta è di fondamentale importanza, poiché rappresenta il primo vero presupposto per presentare l’opposizione in caso di richiesta di archiviazione.

Ricevuta la notifica della richiesta di archiviazione avanzata dal P. M., la persona offesa - esercitando la facoltà di accedere al fascicolo degli atti di indagine - entro dieci giorni può opporre opposizione con un atto motivato, contenente l’indicazione delle ulteriori indagini richieste ed i relativi elementi di prova.

In pratica, la persona offesa con l’atto di opposizione contesta le valutazioni del P. M. (che non ritiene di esercitare l’azione penale), illustrando al G.I.P. le indagini necessarie che non sono state svolte e gli elementi che da tali investigazioni si potranno desumere a sostegno della responsabilità penale dell’indagato.

L’indicazione delle indagini ulteriori richieste e dei relativi elementi di prova è condizione di ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione. Se l’opposizione è inammissibile, il G.I.P. si trova nella situazione sopra descritta, vale a dire davanti ad una richiesta di archiviazione, che viene decisa de plano, senza fissare l’udienza camerale, con decreto motivato.

Se l’opposizione alla richiesta di archiviazione è validamente e tempestivamente proposta, il G.I.P. fissa l’udienza camerale (senza pubblico), di cui è dato avviso al P. M., ai Difensori dell’indagato e della persona offesa, nel corso della quale ascolterà la discussione in contraddittorio delle parti.

All’esito dell’udienza, sulla opposizione il G.I.P. decide con ordinanza, con cui può:

  • archiviare il procedimento; 
  • ordinare al P. M. il compimento di ulteriori indagini, fissando all’uopo un termine (svolte le indagini il P. M. a sua volta potrà chiedere nuovamente l’archiviazione, sulla quale dovrà poi pronunciarsi il G.I.P., ovvero chiedere il rinvio a giudizio); 
  • ordinare al P. M. di formulare l’imputazione coatta entro 10 gg., all’esito della quale entro 2 gg. dovrà fissare l’udienza preliminare (si tratta di una forma particolare di udienza preliminare, che non è preceduta dalla richiesta di rinvio a giudizio, nella quale un diverso giudice valuterà la fondatezza dell’accusa).

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