Cosa fare per...


LE MISURE CAUTELARI

Cosa sono

Le misure cautelari sono adottate con provvedimento che nella fase delle indagini preliminari emette il G.I.P. (e successivamente il Giudice che procede) su richiesta del Pubblico Ministero. Si distinguono in personali e reali: le prime incidono sulla libertà personale dell’indagato (artt. 273 e segg. c.p.p.), le seconde sui beni e sulla possibilità di disporne (art. 321 e segg. c.p.p.).

Sono provvedimenti provvisori ed immediatamente esecutivi, finalizzati ad evitare che il trascorrere del tempo (dalla acquisizione della notitia criminis alla esecuzione della sentenza di condanna) possa compromettere l’accertamento del fatto storico, o l’esecuzione della sentenza o ancora possa determinare il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati.


I tipi

Le misure cautelari personali incidono sulla libertà personale o sulla libertà di determinazione nei rapporti familiari e sociali. Si distinguono in coercitive ed interdittive. Quelle coercitive a loro volta si distinguono in obbligatorie (che cioè impongo determinati obblighi) e detentive o custodiali.

Sono misure cautelari obbligatorie: il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto o l’obbligo di dimora ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Sono misure cautelari detentive o custodiali: gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere.

Sono misure interdittive: la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ed il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi.

Premesso che le misure cautelari personali possono essere adottate solo in relazione ai delitti (non anche alle contravvenzioni), due sono i presupposti applicativi, vale a dire che sussistano da un lato gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto per cui si sta procedendo e che sussistano dall’altro le esigenze cautelari.

Sussiste il primo presupposto quando il Giudice fa una prognosi di elevata probabilità di condanna del soggetto su cui si indaga allo stato degli atti, tenuto altresì conto che nel prosieguo delle indagini il quadro indiziario è suscettibile di essere ulteriormente implementato.

Le esigenze cautelari, che pure devono sussistere per poter applicare una misura cautelare personale, possono essere di tre tipi: il pericolo di inquinamento della prova, il pericolo di fuga o il pericolo che vengano commessi determinati reati (della stessa specie di quello per cui si procede o altri gravi delitti).

Le misure cautelari reali, invece, toccano singoli beni mobili o immobili ed impongono il divieto di poterne disporre e sono applicabili sia che si proceda per un delitto, sia che si proceda per una contravvenzione; sono il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) ed il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.).

Il sequestro conservativo tende ad evitare che diminuiscano o si disperdano le garanzie patrimoniali, che potranno permettere successivamente al condannato di pagare le somme dovute per il risarcimento del danno o le spese di giustizia.

Il sequestro preventivo, invece, è finalizzato ad evitare che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso.


I presupposti applicativi

I presupposti per poter adottare un decreto di sequestro conservativo o preventivo sono la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

Il fumus consiste nella sussistenza di un minimo di prova del reato per il quale si procede.

Nel sequestro conservativo il periculum consiste nel timore che l’indagato disperda le garanzie patrimoniali e che dunque non rimangano sufficienti risorse sulle quali soddisfare le obbligazioni nascenti da reato;

nel sequestro preventivo il periculum (cioè l’esigenza cautelare), può essere di tre tipi: a) la pericolosità della cosa da sottoporre a sequestro può derivare dal rapporto che la stessa ha con il reato (in questi casi il sequestro mira ad evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso - ad esempio, il sequestro preventivo può essere disposto per interrompere la costruzione di un immobile abusivo); b) altre volte può accadere che la cosa sia in sé pericolosa (in questi casi il sequestro preventivo è disposto quando della cosa è consentita o imposta la confisca dal codice penale - ad esempio, si sequestra l’arma usata per commettere un reato); c) altre volte ancora occorre fronteggiare il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati (ad esempio, si sequestra una somma di denaro che costituisce il profitto della ricettazione di capi di abbigliamento con il marchio contraffatto per evitare che venga reinvestita nell’acquisto di altri capi di abbigliamento con il marchio contraffatto).


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