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L’IMPUGNAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI REALI

Il riesame del sequestro conservativo

Avverso il decreto di sequestro conservativo è previsto il rimedio del riesame (artt. 318 e 324 c.p.p.), che può essere proposto da chiunque vi abbia interesse al Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.


Il riesame del sequestro preventivo

Avverso il decreto di sequestro preventivo è previsto il rimedio del riesame (artt. 322 e 324 c.p.p.) che può essere proposto direttamente dall'imputato o dal suo Difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate o da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione al Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento


L’appello

Fuori dei casi previsti dall'articolo 322 c.p.p., il Pubblico Ministero, l’imputato ed il suo Difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. Sull’appello decide il tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento


Il ricorso per Cassazione

Contro le ordinanze emesse dal Tribunale in sede di riesame o di appello il Pubblico Ministero, l’imputato ed il suo Difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. Tale rimedio è previsto anche in sostituzione del riesame, nel senso che l’indagato e il suo Difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono impugnare il decreto di sequestro direttamente davanti alla Suprema Corte, facendo valere però solo eventuali vizi di violazione di legge.


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