Cosa fare per...


AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

DOVE

Presso il Palazzo Tribunale Pisa - Ufficio Front Office Volontaria 2° piano 

Per accedere occorre prenotare on line sul sito del Tribunale (Clicca per prenotare)

Orario: lunedì – venerdì: ore 8,45 – 12,45

SPORTELLO DI PROSSIMITA' DI PONTEDERA – attivo c/o Palazzo Comunale Corso Matteotti 37 Pontedera ove è possibile i ricorsi per la nomina di Ads e le istanze per il Giudice Tutelare


COS'E

E' un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc.
L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.


DESIGNAZIONE

Ogni persona, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - designare una persona di fiducia quale amministratore di sostegno, che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio. Con tale atto è possibile, anche, dettare direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e vincolanti per i terzi.
L’amministrazione di sostegno, però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità si sarà verificato


RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004 Art. 712 e ss. c.p.c.


CHI

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro in 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.


COME

Con domanda proposta dagli interessati; o domanda proposta da un ente al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio. 
Occorre allegare certificato di residenza della persona per la quale si chiede l’amministrazione. Il certificato di residenza dell’amministrando va richiesto per PROCEDURE GIUDIZIARIE: in tal caso il Comune lo rilascia.

In caso di necessità, il giudice tutelare può - anche d'ufficio - adottare provvedimenti provvisori e urgenti (405) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti. 

In tal caso occorre acquisire e produrre la dichiarazione dei congiunti più prossimi, nella quale gli stessi dichiarano di essere a conoscenza della richiesta e di condividerla. 

 


NOTA ISCRIZIONE A RUOLO

Occorre nota di iscrizione a ruolo Codice 4.13.061 Amministrazione di sostegno


COSTO

ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO diritti forfettari € 27,00 da pagare necessariamente attraverso il canale Pago Pa.


ITER

Il giudice tutelare deve sentire personalmente l’interessato e può assumere informazioni e disporre accertamenti, anche medici. Di regola è necessaria la presenza dell’interessato all’udienza e, in caso di impossibilità, che venga fornita prova di notifica allo stesso.
Il giudice può, tuttavia, recarsi - se necessario - nel luogo in cui l’interessato si trova, se viene prodotto certificato medico da cui risulti la non trasportabilità anche a mezzo ambulanza.
Può prescindere dall’audizione dell’interessato se vi è una certificazione da cui risulta l'incapacità della persona a rapportarsi con terzi dal punto di vista comunicativo.
La persona per la quale viene chiesta la misura di sostegno può farsi rappresentare nel giudizio da un legale, costituendosi sino a 5 giorni prima dell’udienza.
Quanto ai parenti/affini indicati in ricorso [ la norma dice “se conosciuti dal ricorrente”] è necessaria:

  • la presenza all’udienza 
  • in mancanza, la prova della notifica agli stessi 
  • in alternativa, la produzione all’udienza di apposita dichiarazione.

In caso di mancata comparizione dell'interessato, il giudice tutelare provvede comunque, emettendo entro 60 giorni dalla domanda, un decreto che, di regola, è immediatamente esecutivo.


AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA

In caso di necessità, il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori e urgenti (405) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti

In tal caso occorre acquisire e produrre la dichiarazione dei congiunti più prossimi, nella quale gli stessi dichiarano di essere a conoscenza della richiesta e di condividerla. [vedi in modulistica


PROVVEDIMENTI DI NOMINA PROVVISORIA - COSA FARE

Per chiedere e ritirare la COPIA CARTACEA dei decreti occorre contattare l’Ufficio Volontaria Giurisdizione  tramite il centralino (050/513511) alle ore 10 alle ore 11.

Per informazioni sui diritti di copia e sul pagamento telematico si rinvia all’apposita pagina

https://www.tribunale.pisa.it/carta_servizi.aspx?cfp_id_scheda=1016&cfp_id_modulo=1016


EFFETTI

L’istituto dell' amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
Il decreto stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno; lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come il decreto di chiusura. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare. L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.


GIURAMENTO

Una volta nominato, l'amministratore di sostegno, sia a seguito della nomina provvisoria che definitiva, deve prestare il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

- gli avvocati e gli altri professionisti iscritti sul Reginde ed in possesso di firma digitale devono depositare con modalità telematica un verbale di giuramento redatto in modalità digitale e sottoscritto con firma digitale.


RENDICONTO

L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice tutelare circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e annualmente deve rendere il conto della propria gestione economica. Di regola la cadenza è annuale, salvo diversa indicazione del giudice. Il periodo dell’amministrazione provvisoria deve essere rendicontato a parte al momento della nomina a tempo indeterminato.  ( si raccomanda di redigere il rendiconto su fogli singoli e non fronte e retro)

Modalità di deposito rendiconto:

  1. invio a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, allegando documento di identità e estratto conto. Tutti i documenti devono essere scansionati IN UN UNICO FILE (non devono essere fotografati) e devono essere leggibili.
    Nel caso in cui il file fosse di dimensioni eccessive, è possibile scansionare oltre al rendiconto solo la prima ed ultima pagina di ogni estratto conto, in modo che siano evidenti il saldo iniziale e finale. L'estratto conto completo può essere allegato alla mail in altra scansione (file) a parte. Nell'’oggetto della mail bisogna scrivere: << R. G……. /……….. Rendiconto Amministrazione di sostegno a favore di (nome e cognome dell’amministrato)>>
    La mail deve essere spedita in posta ordinaria via PEC all’indirizzo volgiurisdizione.tribunale.pisa@giustiziacert.it, possibilmente firmato digitalmente.
    All'invio a mezzo posta elettronica NON deve seguire spedizione cartacea.
  2. invio via posta con raccomandata A/R o posta comunque tracciabile Ufficio Volontaria Giurisdizione piazza della Repubblica 5 56127 Pisa
  3. deposito al Font Office Volontaria 2° Piano Tribunale previo appuntamento preso sul sito del Tribunale

Al rendiconto occorre allegare solo l’estratto conto bancario o postale.
Occorre tenere a disposizione le ricevute per eventuale esibizione richiesta dal giudice.


ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l' autorizzazione al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione: acquisto di beni; assunzione di obbligazioni; consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni; accettazione o rinunzie di eredità e donazioni; contrazione di mutui; promozione di giudizi; vendita di beni immobili e mobili, costituzione di pegni o ipoteche; divisioni o promozione dei relativi giudizi, stipula di compromessi e transazioni o accettazione concordati (atti indicati negli artt. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli che travalicano i limiti che il g.t. ha indicato nel provvedimento di incarico.
Queste istanze sono esenti da contributo unificato.

Disponibili nella sezione MODULI:

  • autorizzazione atti straordinaria amministrazione generico 
  • autorizzazione rinuncia eredità 
  • autorizzazione accettazione beneficiata 
  • autorizzazione vendita immobile 
  • autorizzazione accettazione pura e semplice [L’amministrato, nel caso di eredità, può essere autorizzato ad accettare la stessa puramente e semplicemente]

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

MODALITA' DI DEPOSITO: gli amministratori di sostegno già nominati possono:

  1. 1.      spedire tali istanze a mezzo raccomandata A/R o posta prioritaria con allegato copia documento di identità;

    2.      inviarle a mezzo posta elettronica via pec a volgiurisdizione.tribunale.pisa@giustiziacert.it con le seguenti modalità: l'istanza, gli allegati e il documento di identità devono essere scansionati IN UN UNICO FILE PDF (non devono essere fotografati) e devono essere leggibili.
    Nell'’oggetto della mail occorre scrivere: << R. G……. /……….. Amministrazione di sostegno a favore di (nome e cognome dell’amministrato) - Istanza per (specificare l'oggetto)>> In questo caso è opportuno un previo contatto con l’ufficio di Volontaria Giurisdizione tramite il centralino (050/513511) alle ore 10 alle ore 11

    3.      depositarle previo appuntamento

MODALITA' DI RILASCIO COPIE delle relative autorizzazioni: i provvedimenti verranno trasmessi via mail, previa richiesta o per il rilascio della copia cartacea contattare l’ufficio di Volontaria Giurisdizione tramite il centralino (050/513511) alle ore 10 alle ore 11.


NOTA PER LEGALI E PROFESSIONISTI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Nota per i legali e per i professionisti che svolgono le funzioni di amministratore di sostegno: La relazione periodica e il rendiconto devono essere redatti premettendo nella prima pagina della relazione la scheda di sintesi

Nella sezione AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO sono contenuti strumenti per i professionisti:

  • Vademecum per il PCT- Regole specifiche per l'attività del Giudice Tutelare
  • Fac-simile relazione e rendiconto professionisti 
  • Fac- simile istanza di autorizzazione ex artt. 374 - 375 c.c. 
  • Manuale per deposito relazioni e rendiconti al Giudice Tutelare 
  • Manuale per deposito istanze al Giudice Tutelare 
  • Verbale giuramento telematico 
  • verbale del 1° giugno 2020 di riunione ex art 47 O.G. Sezione IV Ufficio Tutele - modalità di deposito di istanze e rendiconti e di contatto con i Giudici Tutelari Nella sezione Modulistica sono contenuti i facsimili degli allegati citati in tale verbale:
  • scheda di sintesi
  • atto a seguito sollecito rendiconto 
  • Istanza di colloquio via teams

RAPPORTI CON INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche per una persona interdetta o inabilitata: in questo caso occorre presentare contemporanea mente il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o inabilitazione al tribunale (in questo caso il decreto è esecutivo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione).
Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della persona, il giudice tutelare, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero perché provveda; in questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la pronuncia di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore provvisorio.
Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione, emerge l'opportunità di procedere all'amministrazione di sostegno, il giudice che procede, d'ufficio o a istanza di parte, trasmette gli atti al giudice tutelare e addotta i provvedimenti urgenti e provvisori. Analogamente può procedere nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione/inabilitazione


ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA

Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, il ricorrente deve operare nel modo seguente:

  1. appena ricevuta la comunicazione della data dell’udienza da parte della cancelleria del Giudice Tutelare, presentarsi tempestivamente alla cancelleria stessa per richiedere le copie autentiche del provvedimento del Giudice Tutelare che fissa l'udienza, da notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso; le copie autentiche scontano un diritto che varia in base del numero di pagine;
  2. con le copie autentiche rilasciate dalla cancelleria recarsi all'UNEP - Ufficio notifiche atti civili - per chiedere la notifica alle persone suindicate (beneficiario dell'amministrazione e parenti indicati in ricorso), fornendo gli indirizzi precisi;
  3. prima dell'udienza ritirare presso lo stesso ufficio UNEP la copia notificata, che dovrà essere presentata al giudice in udienza;
  4. presentarsi puntualmente all'udienza nel giorno e ora fissati

RECLAMI

Il reclamo contro i decreti del giudice tutelare emessi in materia di amministrazione di sostegno devono essere proposti davanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 720 bis comma 2.


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