Cosa fare per...


AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETÀ DI INCAPACE

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Pisa – Volontaria giurisdizione Famiglia - 2° piano – Front Office Volontaria - Tel. 050/513706 – 050/513707

Orario: lunedì – venerdì: ore 8,45 – 12,45 – sabato chiuso

Per accedere occorre prenotare on line dal sito del Tribunale di Pisa (Clicca qui per prenotare)


COS'E'

Quando occorre procedere a determinati atti nell'interesse di un incapace (minore di età sottoposto a tutela, inabilitato o interdetto) il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere l’autorizzazione del Tribunale. L'autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili; per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare. Si veda la scheda AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI INCAPACE

[Se si tratta di minore sottoposto a responsabilità genitoriale, non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ad eccezione di quelli acquistati mortis causa, finché l'acquisto non è perfezionato (in altre parole occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario).
Si veda la SCHEDA ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI MINORI E  SCHEDA AUTORIZZAZIONE A VENDERE BENI EREDITARI

[ Se si tratta di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, si veda scheda AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO



CHI

Il genitore del minore, il curatore dell’inabilitato, il tutore dell’interdetto o del minore ed il curatore dell’eredità giacente, che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio. E' competente il Tribunale del luogo di residenza dell’incapace. In caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, il Tribunale del luogo di apertura della successione.


COME

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è diretta al Tribunale.


COSTO

  • ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO per il minore, gli interdetti e gli inabilitati (nel caso di eredità giacente o di esecutore testamentario contributo unificato € 98,00 da pagare esclusivamente tramite sistema pago pa)
  • diritti forfetizzati di notifica da 27 euro da pagare esclusivamente tramite il sistema Pago Pa

INOLTRE

E' opportuno, per la complessità tecnica che li contraddistingue, che questi ricorsi vengano predisposti o supervisionati dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale. Prima di depositare la domanda per l’autorizzazione al Tribunale, l’interessato deve ottenere il parere dal Giudice Tutelare che va apposto sulla domanda (il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso; se non è prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio). Il parere non occorre nell’eredità giacente. Competente per il parere è il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita, muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale. (La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega).

E’ necessario inoltre allegare:

  • copia autentica dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (in bollo € 16,00 ogni 100 righe solo per i maggiorenni capaci + marca per diritti da € 11,63 se si chiede la copia non urgente o da € 34,89 se si chiede con urgenza);
  • originale della perizia asseverata (recente) e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda; NOTA BENE: nel caso di eredità giacente e di esecutore testamentario NON occorre la perizia; 
  • copia semplice della nomina del tutore/curatore/amministratore, se vi è tutela/curatela o del verbale di giuramento dello stesso.

NOTA BENE

E' opportuno, per la complessità tecnica che li contraddistingue, che questi ricorsi vengano predisposti dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale.


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