Cosa fare per...


OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Cosa è

Per la violazione di talune norme non penali sono previste sanzioni amministrative solitamente di tipo pecuniario. “Il trasgressore” proponendo opposizione contro il provvedimento che le applica può ottenere l'annullamento totale o parziale dello stesso o una riduzione della sanzione.


Normativa di riferimento

Artt 6 e 7 D.Lgs. 150/2011; Artt. 22 ss. L. 689 del 24/11/1981; Art. 204 bis C.d. S.


Chi può richiederlo

  1. Personalmente dall’intestatario dell’infrazione.
  2. Da un avvocato munito regolare mandato.

Per quanto riguarda le opposizioni di competenza del Giudice di Pace, il ricorso può essere presentato anche da un delegato (occorre delega con firma e fotocopia documento identità dell’interessato).


Assistenza di un difensore

Nei giudizi di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.


Come si richiede e documenti necessari

L’opposizione si propone con ricorso. Il termine per l'opposizione avverso i verbali del codice della strada e le ordinanze ingiunzione è di 30 giorni per le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011.


Dove si richiede

Al Tribunale ordinario quando:

  1. la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; di previdenza e assistenza obbligatoria; di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; di igiene degli alimenti e delle bevande; valutaria; di antiriciclaggio.
  2. Se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro, ad eccezione di quelle relative al codice della strada;
  3. Quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
  4. Quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ossia violazioni in materia di assegni e di codice stradale.

Al Giudice di pace nei restanti casi.


Quanto costa

Vedasi tabella contributo unificata aggiornata


Possibilità impugnazione


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