Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
Accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza della illegittimità o l'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e dispone la cancellazione del protesto.
Il provvedimento deve essere eseguito, sotto la personale responsabilità del presidente della camera di commercio, non oltre cinque giorni dalla pronuncia, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
In caso contrario, presidente della camera di commercio rigetta l'istanza.